Ricalcolo pensione Art.54

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Ricalcolo pensione Art.54

2023-09-07 03:46| 来源: 网络整理| 查看: 265

RICORSO RICALCOLO PENSIONE SISTEMA MISTO PER APPLICAZIONE art.54 DPR n.1092/1973

Con la presente nota lo Studio legale dell'Avv. Claudio Fatta informa del danno arrecato da parte dell'INPS a causa della erronea applicazione della normativa che disciplina il calcolo della pensione con sistema "misto".

Infatti, a chi al 31.12.1995 non ha un servizio "utile" superiore ai 18 anni è stato attribuito il coefficiente sull’aliquota prevista per il personale civile dall’art.44 del D.P.R. n.1092/1973, anziché quello - nettamente più favorevole - previsto dal citato art.54 per il trattamento di quiescenza del personale militare, il quale testualmente dispone che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti di servizio utili è pari al 44% della base pensionabile…”.

In particolare, chiunque ha un servizio utile non superiore ai 18 anni al 31.12.1995 (Corte dei Conti, Sezione II di Appello, sentenze nn.308 e 310 del 2019; Corte dei Conti, Sezione I di Appello, sentenza n.73 del 2020) ed il proprio trattamento pensionistico è stato determinato dall'INPS con il sistema misto, ha il diritto di chiedere il ricalcolo della propria pensione con la conseguente corretta liquidazione dei futuri emolumenti, degli arretrati non percepiti e degli interesse e la rivalutazione monetaria sin dal momento del proprio pensionamento.

In concreto, la mancata applicazione da parte dell'INPS dell'aliquota prevista all'art.54 al militare andato in pensione con il sistema misto causa un ingente danno di circa 250,00 Euro lordi mensili! Questo importo ha trovato conferma anche nei conteggi fatti dall'INPS per il ricalcolo del trattamento pensionistico a seguito delle sentenze che hanno accolto i ricorsi presentati dai ricorrenti assistiti dallo studio.

In proposito, sul sito http://www.avvocatofatta.it, nella sezione del Blog dedicata al diritto militare, sono già state pubblicate alcune sentenze emesse in giudizi, patrocinati dall'Avv. Fatta, che hanno accolto il ricorso per il ricalcolo della pensione.

Quindi, si rende noto che, anche in questa occasione, lo Studio Legale Fatta sta assistendo in tutta Italia gli interessati in questa procedura volta a domandare il ricalcolo della propria pensione.

Lo Studio dell'Avv. Fatta ha sede a Palermo ma, come dimostrano le numerose sentenze favorevoli già ottenute dinanzi alle Corte dei Conti di altre Regioni, opera in tutta Italia grazie ad una fitta rete di collaborazioni altamente professionali.

Chi volesse ricevere maggiori informazioni potrà contattare lo Studio Legale inviando una email all'indirizzo “Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.” oppure all'indirizzo PEC "Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo." o ancora chiamando i numeri 0919804140 - 3273253739.

CHI PUO' PRESENTARE IL RICORSO:

REQUISITO OGGETTIVO: L'art. 54 DPR n.1092/1973 si rivolgerebbe ai militari che hanno almeno 15 e non più di 18 anni di servizio utile al 31.12.1995. Tuttavia un attento indirizzo giurisprudenziale (tra le tante: Corte dei conti Campania, sent. n.2 del 2020; Corte dei conti Calabria, sent. n.228 del 2019; Corte dei conti Liguria, sent. n.147 del 2019) ha confermato il diritto al ricalcolo della pensione a militari che al 31.12.1995 non avevano raggiunto i 15 anni di servizio utile. Questo orientamento ha trovato conferma anche in grado di appello (Corte dei conti, Sezione II Centrale di Appello, sentenze n.308 e 310 del 2019; Corte dei conti, Sezione I Centrale di Appello, sent. 73 del 2020). A questo link CLICCA QUI spiego le ragioni per cui l'art.54 deve essere riconosciuto anche al militare che al 31.12.1995 non aveva raggiunto i 15 anni di servio utile. REQUISITO SOGGETTIVO: Secondo una interpretazione "restrittiva", il coefficiente di favore previsto dall'art.54 spetterebbe solamente ai militari (quindi, Carabinieri, Esercito, Marina Militare, Guardia di Finanza, Aeronautica, e Guardia Costiera). Tuttavia importanti sentente della Corte dei Conti (Liguria, Basilicata, Umbria), hanno accolto le richieste di ricalcolo per l'art.54 anche per la Polizia di Stato (in quanto militari fino al 25.06.1982) e per la Polizia Penitenziaria (in quanto smilitarizzati dal 15.12.1990). Il coefficiente pensionisto previsto dall'art.54 DPR n.1092/1973 deve essere riconosciuto anche ai Vigili del Fuoco grazie al richiamo che l'art.61 del medesimo DPR fa all'art.54.

COSA DOMANDIAMO: il ricalcolo del trattamento pensionistico con riconoscimento del coefficiente al 44% previsto dall'art.54 DPR n.1092/1973. Al riconoscimento del diritto al ricalcolo della pensione consegue l'aumento dei futuri ratei mensili di circa 250,00 Euro lordi nonchè il riconoscimento degli arretrati dal pensionamento.

 



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